Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
L'assegno bancario emesso in un paese diverso da quello nel quale è pagabile deve essere presentato entro il termine di venti giorni o di sessanta
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Se un assegno bancario è tratto fra due piazze che hanno calendari diversi, il giorno dell'emissione è sostituito con quello corrispondente del
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però che l'ammontare del risarcimento possa superare quello dell'assegno bancario.
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diverso da quello sul quale l'assegno bancario è stato tratto.
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Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione, ma un valore diverso nel paese di emissione e in quello del pagamento, si
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Se la girata è in bianco, il portatore può: 1° riempirla col proprio nome o con quello di altra persona; 2° girare l'assegno bancario di nuovo in
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pagamento per intervento, le copie, la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario, la promessa di
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domandare che la somma sia pagata nella moneta del paese secondo il valore nel giorno della presentazione o in quello del pagamento.
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° l'indicazione della data e del luogo di emissione, nonchè di quello di pagamento; 6° la clausola che l'assegno sarà pagato soltanto dopo che la filiale